TRASFUSIONI SANGUE INFETTO

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caramella
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Iscritto il: 18 novembre 2011, 21:16

TRASFUSIONI SANGUE INFETTO

Messaggio da caramella »

SANGUE INFETTO: MINISTERO RESPONSABILE FIN DAGLI ANNI 60

Dopo le famose sentenze del 2008, molti Tribunali di merito hanno preso decisioni discordanti in merito al momento da cui far partire la responsabilità extra-contrattuale del Ministero della Salute, per i danni provocati dall’utilizzo di sangue infetto, nelle vaccinazioni ed emotrasfusioni.

La Cassazione parlava genericamente di anni 70. Ma quale anno, di preciso?

Finalmente è intervenuta la recente sentenza n. 20765 dello scorso 28.09.2009 dello scorso settembre, con la quale si chiarisce il seguente concetto: per le infezioni da epatite C, il cui test fu approntato solo nel 1989, il Ministero della Salute è responsabile sin dalla data di rilevazione diagnostica dell’epatite B e non dalla data di identificazione dei singoli virus.

“…Pertanto, discostandosi dalla precedente decisione a S.U. n. 11609/2005, hanno affermato che, essendo unico l’evento lesivo elemento imprescindibile per la causalità omissiva – derivabile in caso di contagio di una malattia virale attraverso la trasfusione di sangue- e cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) – e non già tre eventi lesivi, corrispondenti agli agenti patogeni dell’HBV, dell’HIV e dell’HCV, poiché fin dai primi anni 70 era nota la contrazione dell’epatite B in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto, già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell’epatite B e non più quindi dalla data di identificazione dei singoli virus della HBV, HIV ed HCV, e, cioè, rispettivamente da 1978, 1985 e 1988 – sussiste la responsabilità del Ministero della Sanità per aver omesso di dirigere, autorizzare e sorvegliare sulla circolazione del sangue e degli emoderivati, tanto più in un periodo in cui l’approvvigionamento proveniva anche dall’estero, rendendo in tal modo possibile la diffusione del contagio virale, a prescindere dal tipo di infezione contratta. Perciò, considerato inoltre che il pericolo di contagio attraverso la trasfusione del sangue era avvertito dal Ministero della Sanità già a metà degli anni 60, avendo con apposita circolare escluso dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT indicatori della funzionalità epatica – erano alterati rispetto ai ranges prescritti; che con circolari n. 1188 del 30.6.1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972 lo stesso Ministero ha disposto la ricerca sistematica dell’antigene Australia (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell’epatite B) … è da ribadire la responsabilità del Ministero per qualsiasi contagio virale da emotrasfusione se ha omesso di sorvegliare che fosse accertata dalle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione la presenza dell’epatite B a decorrere dalla data di conoscenza del metodo per rilevarla, infatti sussiste in tal caso la sua colpevolezza per aver omesso di prevenire anche il possibile incremento delle probabilità del rischio di altre infezioni virali epidemiologicamente coincidenti con il virus dell’HBV e che pertanto non era inverosimile potessero derivare – secondo il principio per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, in base al criterio della cosiddetta causalità adeguata per il quale, all’interno della serie causale, gli eventi che appaiono, ad una valutazione “ex ante”, più probabili che non, alla luce della ricerca scientifica e della scienza medica e diagnostica evolutasi in quel periodo – e così cagionato l’aumento della probabilità di contagio anche da HCV e HIV, pur se all’epoca i marcatori per la rilevazione,- di queste infezioni non erano ancora disponibili.”. (Cass. Civile n. 20765 del 28.09.2009).

La Corte di Appello di Catania ha ritenuto che tale responsabilità possa configurarsi sin dal 1967, perchè la legge “disciplina sin dal 1967 i compiti di controllo del ministero relativi alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale“.

Il provvedimento citato dalla Corte è la legge n. 592 del 1967, il cui articolo 1 “attribuisce al ministero le direttive tecniche per l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza“, ed il cui articolo 21 impone invece al Ministero “il compito di autorizzare l’importazione e l’esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico“.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1568/09 afferma: “ … il rischio di contagio da sangue sarebbe stato noto, nella letteratura scientifica, sin dalla data di conoscenza dell’epatite B, quindi, quantomeno, dal 1966. Le trasfusioni nel caso in esame risalirebbero al 1974, periodo nel quale, pertanto, il rischio commesso all’uso del sangue sarebbe stato noto. [...] La Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto la piena responsabilità del Ministero della Salute per il contagio dei virus HIV e HCV a partire dalla scoperta del virus dell’epatite B, ossia dal 1965. Tale decisione pertanto conferma in toto la statuizione, sul punto, del Giudice del Tribunale di Milano, la quale viene pertanto condivisa e confermata da questa Corte”.

Secondo il Tribunale Milano, sez. X 16 ottobre 2009 n. 12311:“La circostanza che, all’epoca delle emotrasfusioni (novembre 1977) la scienza medica non avesse ancora individuato il virus dell’epatite “C” e che non fossero disponibili i test per accertare la presenza dello stesso virus nel sangue, non esime il Ministero da responsabilità. Infatti, già da allora (dagli anni 70) era noto ai medici che il sangue infetto veicolava virus responsabili del contagio di epatiti e, già da allora era in uso presso numerosi centri trasfusionali la prassi medica, ancorché normativamente non prevista, di sottoporre i donatori ad attento esame anamnestico che consentisse l’esclusione dei donatori infetti, e già da allora era in voga la cautela consistente nel sottoporre i donatori di sangue ad analisi cliniche, che accertassero i loro livelli di transaminasi nel sangue, il cui eccesso, come è noto, può essere indice ed in molti casi è indice di epatiti da virus a trasmissione sessuale o per via parentale. L’adozione di dette cautele conduceva a risultati del tutto incoraggianti per i centri trasfusionali, consentendo di escludere il contagio fino ai 60% dei casi dei donatori infetti.”.

FONTE: legale.guidaconsumatore.com
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